ART. 1 - PREMESSA

1.1 - Le presenti Condizioni Generali di Vendita (CGV) disciplinano la vendita dei Prodotti (i "Prodotti") commercializzati dalla ditta Borin S.r.l. (di seguito anche il "Venditore" o "Borin") anche impiegando la tecnologia di comunicazione a distanza (via Internet, telefono, fax). Tutti i contratti di acquisto di Prodotti, conclusi anche tramite il sito www.borinsrl.it seguendo le procedure ivi indicate (on-line, fax o via telefono), tra il Venditore e gli acquirenti (di seguito i Clienti), saranno regolati, oltre che dagli specifici accordi di volta in volta definiti (ad es. conferme d'ordine), anche dalle presenti Condizioni Generali, le quali formano parte integrante e sostanziale degli stessi e saranno applicate senza la necessità che vi sia un espresso richiamo alle stesse o uno specifico accordo in tal senso alla conclusione di ogni singola transazione.

1.2 - Le CGV trovano applicazione esclusiva. Di conseguenza, l'applicazione di qualsiasi altra condizione generale utilizzata dal Cliente, che sia in contrasto, in contraddizione o in aggiunta alle presenti sarà espressamente esclusa e rifiutata.

1.3 - Per quanto concerne gli acquisti effettuati in via telematica, si precisa quanto segue. Il sito www.borinsrl.it è suddiviso in due parti: la prima concede all'utente di vedere tutti i Prodotti, di scegliere ciò di cui necessita e richiedere un preventivo registrandosi presso l'amministratore di sistema. L'utente in questa fase non è abilitato alla visualizzazione diretta dei prezzi. Il Venditore provvederà a sviluppare il preventivo e se necessario contattare il Cliente per perfezionare l'offerta e procedere con la conferma d'ordine.
La seconda parte è riservata ai Clienti registrati. La proposta di acquisto (ordine) viene dal Cliente formulata al momento dell'invio del modulo contenente l'elenco della merce richiesta. Tutti gli ordini sono soggetti all'accettazione da parte del Venditore. Per ogni ordine effettuato su www.borinsrl.it viene emessa fattura. Per l'emissione della fattura, fanno fede le informazioni fornite dal Cliente all'atto dell'ordine. Nessuna variazione in fattura sarà possibile, dopo l'emissione della stessa.

 

ART. 2 - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO DI VENDITA

2.1 - Il Cliente dovrà effettuare l'ordine mediante la compilazione degli appositi moduli predisposti dalla Borin. L'ordine effettuato dal Cliente integra una proposta contrattuale e non s'intende accettata finché non sia stata confermata per iscritto da parte del Venditore. Nel caso in cui il Venditore non provveda alla conferma per iscritto di un ordine negoziato verbalmente, l'emissione della fattura da parte del Venditore oppure l'esecuzione dell'ordine da parte del Venditore sarà considerata quale conferma. Il contratto sarà quindi concluso al momento dell'accettazione dell'ordine da parte della Borin.

2.2 - In caso di proposta contrattuale inviata dalla Borin, essa si riterrà valida per giorni 5 (cinque) dalla data del suo arrivo presso il destinatario. Tale proposta dovrà essere confermata dal Cliente utilizzando i modelli predisposti dalla Borin e dovrà essere trasmessa via email - pec o fax. Il contratto si intenderà perfezionato con la ricezione da parte della Borin della conferma di contratto.

 

ART. 3 - PREZZI

3.1 - I prezzi sono quelli indicati nel listino prezzi, visibili anche nel sito www.borinsrl.it, in vigore al momento della conferma dell'ordine, salvo diverse pattuizioni intervenute esclusivamente per iscritto tra le parti.

3.2 - I prezzi dei Prodotti sono sempre espressi in Euro e si intendono non comprensivi delle spese di spedizione, di trasporto, di montaggio, di installazione (se previsti), di oneri doganali, di spese bancarie, di IVA ed altri oneri fiscali ed amministrativi connessi.

3.3 - I prezzi sono soggetti a possibili variazioni e/o modifiche da parte della Borin nei termini seguenti.
a) Ai contratti conclusi prima dell'entrata in vigore delle suddette modifiche, ma ancora in corso di esecuzione, si applicheranno i prezzi vigenti al momento della conferma dell'Ordine, salvo quanto di seguito indicato sub. lett. b).
b) Qualora, successivamente alla determinazione del corrispettivo e nel corso dell'esecuzione del contratto, i prezzi dei materiali subiscano significative variazioni in aumento, tali da determinare un aumento dei prezzi unitari utilizzati di almeno il 5% (cinque percento) rispetto ai prezzi unitari all'epoca della sottoscrizione del contratto, Borin ha diritto all'adeguamento compensativo per l'importo della fornitura ancora da eseguire, tutte le volte che vi sia un aumento di tale genere.
A tal fine Borin deve esibire al Cliente la prova della effettiva variazione con adeguata documentazione, dichiarazione di fornitori o con altri idonei mezzi di prova relativi alle variazioni rispetto a quanto convenuto al momento dell'offerta e/o della conclusione del contratto. Nell'istanza di adeguamento compensativo Borin deve indicare i beni per i quali ritiene siano dovute eventuali compensazioni e la loro incidenza quantitativa rispetto alle forniture ancora da eseguirsi o i beni ancora da consegnarsi. Il Cliente è tenuto a riconoscere tale aumento (il quale sostanzialmente verrà ribaltato da Borin tale e quale al Cliente, senza operare rincari su tale importo), che con la firma del presente contratto accetta ed il cui pagamento sarà effettuato secondo le tempistiche convenute.

 

ART. 4 - MODALITÀ E TERMINI DI PAGAMENTO

4.1 - Il pagamento dei Prodotti deve essere effettuato all'ordine, a mezzo di Bonifico Bancario, salvo diverso accordo intervenuto per iscritto tra le parti.

4.2 - In aggiunta agli altri rimedi consentiti dalla Legge, le parti concordano che gli interessi di mora sui ritardati pagamenti decorrono dalla data in cui sia maturato il diritto di pagamento e saranno applicati automaticamente al tasso previsto dal D.L. 231 del 9 Ottobre 2002, salvo il risarcimento del maggior danno nel rispetto del Decreto succitato.

4.3 - Il Cliente non ha alcun diritto di effettuare alcuna compensazione, trattenuta o riduzione.

 

ART. 5 - TRASPORTO E CONSEGNE - MANCATO RITIRO

5.1 - Se non diversamente concordato per iscritto, qualsiasi termine di consegna indicato non è vincolante per il Venditore. Salvo diverso accordo tra le parti, il termine di consegna indicativo è quello precisato nella conferma d'ordine.

5.2 - Salvo diverso accordo tra le parti e specificatamente quanto disposto dal successivo art. 6.1, la proprietà dei Prodotti si trasferisce al Cliente sempre con la consegna da parte di Borin al vettore, anche se scelto e pagato da quest'ultima, con conseguente passaggio del rischio dal Venditore al Cliente, in tale momento. Gli eventuali termini di consegna indicati nella conferma d'ordine si intendono computati in giorni lavorativi e non rivestono carattere essenziale e perentorio, ma solo indicativo.

5.3 - Qualsiasi responsabilità per la consegna derivante da forza maggiore o da altri eventi imprevedibili non imputabili al Venditore, ivi inclusi, senza alcuna limitazione, scioperi, serrate, disposizioni della pubblica amministrazione, successivi blocchi delle possibilità di esportazione o importazione, in considerazione della loro durata e della loro portata, liberano il Venditore dall'obbligo di rispettare qualsiasi termine di consegna pattuito.

5.4 - Il Venditore si riserva il diritto di effettuare ragionevolmente consegne parziali. 5.5 Il Venditore non è obbligato ad accettare resi dei prodotti, salvo che sia stato espressamente pattuito per iscritto. Qualsiasi costo a tal fine sostenuto è a carico esclusivo del Cliente.

5.6 - Salvo diverso accordo, sarà compito del Cliente provvedere allo scarico, posizionamento ed eventuale installazione dei prodotti. Sarà sempre a carico del Venditore il collaudo.

5.7 - Nell'ipotesi in cui il Cliente non proceda al ritiro dei prodotti nel termine stabilito (coincidente esso, salvo deroghe espresse, con il momento in cui sono pronti per la consegna), allo stesso saranno applicati i costi per il fermo deposito e per l'eventuale rinnovo della "messa in funzione/collaudo", secondo quanto verrà comunicato da Borin nell'ipotesi di mancato ritiro.

 

ART. 6 - RISERVA DI PROPRIETÀ

6.1 - Quando il pagamento del prezzo è dilazionato, il Cliente diverrà proprietario dei Prodotti soltanto all'atto del pagamento dell'intero prezzo, degli interessi e delle spese. La vendita, infatti, nell'ipotesi considerata, è fatta ed accettata con la riserva della proprietà. In ogni caso i rischi inerenti l'uso, il perimento/distruzione ecc. relativi ai Prodotti sono assunti dal Cliente al momento della presa in consegna degli stessi da parte del vettore.

6.2 - In ipotesi di risoluzione del contratto per inadempimento del Cliente, resta convenuto che le rate di prezzo pagate restano comunque acquisite dalla Borin a titolo d'indennità, fatto salvo il maggior danno.

 

ART. 7 - DIRITTO DI RECESSO

7.1 - Quando il Cliente riveste le caratteristiche di "consumatore", come definito dal vigente Codice del consumo, può recedere dal contratto entro il termine di 14 (quattordici) giorni decorrenti dal ricevimento dei Prodotti.

7.2 - Il recesso deve essere esercitato con comunicazione scritta trasmessa entro il termine di cui sopra alla Borin tramite raccomandata A/R, fax, email o pec. Nel caso in cui venga esercitato il diritto di recesso di cui al punto 7.1, il consumatore deve provvedere a proprie spese alla restituzione dei Prodotti entro il termine di 10 giorni dalla ricezione, con pacco assicurato presso la sede della Borin. In ipotesi di riconsegna dei Prodotti opererà la normativa sopra richiamata, anche rispetto alle caratteristiche dei beni da riconsegnare ed allo stato di conservazione degli stessi.

 

ART. 8 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

8.1 - Il contratto deve intendersi risolto di diritto, previa comunicazione scritta della Borin di avvalersi di tale facoltà, nei casi in cui, il Cliente non paghi le somme dovute nei termini concordati, insolvenza, fallimento o sottoposizione ad altra procedura concorsuale.

8.2 - Le somme eventualmente già versate dal Cliente, oltre alle rate arretrate, resteranno acquisite o dovute alla Borin quale indennità, salva comunque la richiesta del risarcimento del maggior danno subito.

 

ART. 9 - GARANZIA

9.1 - La Borin riconosce al Cliente una garanzia sul bene oggetto del contratto avente la durata di 12 (dodici) mesi decorrenti dalla data di consegna/collaudo.

9.2 - In esecuzione della garanzia prestata la Borin sarà tenuta soltanto ad eliminare i vizi e difetti, essendo espressamente escluso per il Cliente il diritto di richiedere la risoluzione del contratto, la diminuzione del prezzo o qualsivoglia altra tipologia di danno, diretto od indiretto, per responsabilità contrattuale od extracontrattuale.

9.3 - La Borin provvederà alla sostituzione o riparazione delle parti difettose nel più breve tempo possibile, da stabilire di volta per volta tra le Parti, ed avrà facoltà di chiedere al Cliente la pronta restituzione dei pezzi sostituiti.

9.4 - La garanzia non si estende alle parti soggette a normale usura, né ai danni causati da errata o carente manutenzione, da errate manovre del Cliente, dall'uso di materie consumabili non adeguate, da trattamento difettoso o trascurato, da eccessivo sfruttamento dei dispositivi, da danni o deterioramenti causati o aggravati dalla mancata interruzione dell'uso dei beni in presenza di problemi tecnici o sbalzi di tensione elettrica o di temperatura di lavorazione, o da ogni altra causa non direttamente imputabili alla Borin. La garanzia perde ogni efficacia quando sui beni forniti dalla Borin vengano installate apparecchiature o dispositivi o ricambi non forniti dalla Borin stessa e quando siano apportate modifiche senza il previo consenso scritto della Borin ed in ogni caso in tutte le ipotesi di mancato rispetto di quanto previsto nel manuale d'uso e nelle schede tecniche fornite dalla Borin.

9.5 - La garanzia è subordinata, a pena di decadenza, alla denuncia del vizio, comunicata esclusivamente in forma scritta dal Cliente all'Appaltatore, nei termini indicati nell'articolo successivo. Le parti convengono che le denunce/contestazioni effettuate verbalmente od in via telefonica, non sono da considerarsi quali denuncia del vizio e pertanto inidonee ad interrompere i termini di decadenza e prescrizione e di costituzione in mora della Borin.

9.6 - Le riparazioni in garanzia verranno eseguite presso la sede Borin. Il Cliente dovrà quindi far pervenire il bene da riparare presso tale sede. Nell'ipotesi in cui in non sia possibile far pervenire presso la sede Borin il bene da riparare od il Cliente richieda l'intervento presso il proprio stabilimento, saranno a carico del Cliente esclusivamente i costi di trasferta dalla sede Borin allo stabilimento del Cliente, secondo le tariffe pubblicate sul proprio sito internet. Le attività di riparazione svolte in garanzia presso lo stabilimento del Cliente saranno a carico di Borin.

 

ART. 10 - DOVERE DI ISPEZIONE E ACCETTAZIONE DEI PRODOTTI

10.1 - Nel caso il Cliente riscontri vizi e/o dovrà comunicarli all'Appaltatore, a pena di decadenza, entro 8 (otto) giorni dalla scoperta.

10.2 - Nel caso di denuncia dei vizi il Cliente deve rispettare la procedura e i termini che seguono:
i) a pena di decadenza, la denuncia del vizio deve avvenire in modo dettagliato (con allegazione fotografica), esclusivamente in forma scritta. Le Parti convengono che le denunce/contestazioni effettuate verbalmente o in via telefonica non sono da considerarsi quali denuncia del vizio e pertanto inidonee ad interrompere i termini di prescrizione e decadenza della Borin;
ii) il Cliente acconsente a mettere a disposizione il bene contestato (o parte di esso) affinché venga ispezionato;

10.3 - Nessun vizio e/o difformità potrà più essere denunciato dal Cliente se al momento dell'accettazione dell'opera i vizi e/o difformità erano da lui conosciuti o conoscibili.

10.4 - Qualora il Cliente faccia eseguire la sistemazione dei vizi e/o difformità da parte di soggetti terzi, cioè diversi da Borin, non potrà chiedere a Borin stesso il ristoro delle spese sostenute per tale attività, e comunque perderà qualsivoglia diritto alla garanzia.

10.5 - Al momento della presa in consegna dei Prodotti, il Cliente dovrà immediatamente:
a) verificare le quantità e l'imballaggio dei Prodotti e registrare qualsiasi obiezione nella nota di consegna;
b) effettuare un controllo di conformità dei Prodotti rispetto a quanto indicato nella conferma d'ordine e registrare qualsiasi difformità nella nota di consegna.
c) Nessuna contestazione con riferimento alle quantità, alla qualità, alla tipologia e all'imballaggio dei Prodotti potrà essere effettuata salvo che attraverso la comunicazione apposta alla nota di consegna, conformemente alla procedura sopra indicata.
d) Qualsiasi Prodotto per il quale non sia stata sollevata alcuna contestazione conformemente alle procedure e ai termini qui sopra indicati viene considerato approvato e accettato dal Cliente.

 

ART. 11 - LIMITAZIONI RESPONSABILITÀ

11.1 - L'eventuale obbligo al risarcimento del danno che dovesse essere accertato in capo alla Borin, sarà limitato entro il valore del bene oggetto del contratto e comunque escluso per le seguenti voci di danno:
(a) Perdita di profitti;
(b) Perdita di vendite o fatturato;
(c) Perdita o danno alla reputazione;
(d) Perdita di contratti;
(e) Perdita di clienti;
(f) Perdita di software/dati o perdita di utilizzo di software e/o dati;
(g) Perdita di utilizzo di qualsiasi computer o altre apparecchiature o impianti;
(h) Perdita legata a costi di gestione aziendale o del tempo del personale;
(i) Perdite o passività relativa ad altri contratti;
(j) Perdita o danno indiretto.
Ai fini della presente clausola il termine "perdita" include sia una perdita parziale che completa e totale.

11.2 - Le parti riconoscono che le limitazioni di responsabilità previste dalla presente clausola sono state ampiamente negoziate tra le Parti e considerate dalle stesse integralmente operative in ogni circostanza.

11.3 - Fermo quanto sopra stabilito, Borin non fornirà garanzie ulteriori rispetto alla descrizione, alla qualità, alla completezza o alla conformità per un determinato uso o scopo dei beni e servizi forniti in virtù del presente contratto.

11.4 - Le Parti stabiliscono che il Venditore non sarà responsabile in caso di differenze non sostanziali tra il Prodotto ricevuto e le immagini/descrizioni di testo pubblicate nel sito www.borinsrl.it.

 

ART. 12 - ATTIVITÀ DI INSTALLAZIONE

12.1 - Nell'ipotesi in cui Borin proceda anche all'installazione dei Prodotti, si applicheranno, per la parte relativa a tale attività, le condizioni generali di appalto Borin s.r.l.

 

ART. 13 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

13.1 - Il Regolamento generale sulla protezione dei dati n. 679 del 27 aprile 2016 (d'ora in poi Reg (UE) 679/2016 o GDPR) ha la finalità di garantire che il trattamento di dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali nonché della dignità dell'interessato, ossia delle persone fisiche o giuridiche nonché degli enti e delle associazioni cui si riferiscono i dati personali, con particolare riferimento alla riservatezza, alla identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali. Al fine di instaurare rapporti contrattuali con Lei, di adempiere e/o esigere l'adempimento degli obblighi dagli stessi derivanti nonché di adempiere ai conseguenti obblighi di legge Borin s.r.l. deve necessariamente raccogliere e trattare Suoi dati qualificati come personali, ai sensi dell'art. 4, n.1 del GDPR. Ai sensi dell'art. 13 del Reg (UE) 679/2016, La informiamo pertanto di quanto segue: 1) Dati personali trattati. Il trattamento avrà o potrà avere ad oggetto le seguenti categorie di dati personali: identificativi, anagrafici, telefonici, commerciali, amministrativi, bancari, fiscali ed ogni altro dato strettamente necessario in rapporto a ciascuna delle finalità indicate al successivo punto 2). 2) Finalità e durata del trattamento. Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento e conseguenze del mancato conferimento. I dati personali di cui al precedente punto 1) verranno trattati esclusivamente al fine di instaurare i rapporti contrattuali di cui sopra, adempiere e/o esigere l'adempimento degli obblighi dagli stessi derivanti nonché adempiere ai conseguenti obblighi di legge. Il conferimento dei dati personali di cui al precedente punto 1) è sempre facoltativo, ma l'eventuale rifiuto opposto al conferimento e/o al successivo trattamento di dati personali strettamente necessari per le finalità di cui sopra potrebbe determinare l'impossibilità di instaurare e/o dare esecuzione ai suddetti rapporti contrattuali. Previa acquisizione di Suo espresso consenso, i dati personali di cui al precedente punto 1) potranno essere altresì trattati per le seguenti ulteriori specifiche finalità: a) promuovere rapporti commerciali mediante l'invio di materiale pubblicitario/informativo/promozionale, di aggiornamenti su iniziative ed offerte rivolte ai Clienti, di informazioni e promozioni commerciali; b) eseguire ricerche di mercato ed analisi economiche e statistiche. Tali attività potranno riguardare prodotti e servizi della Borin s.r.l. e potranno essere eseguite dalla Borin s.r.l. stessa e/o da soggetti terzi, anche attraverso un sistema automatizzato di chiamata, senza l'intervento di un operatore, posta anche elettronica, telefax e messaggi di tipo MMS (Multimedia Message Service) e SMS (Short Message Service). La durata del trattamento sarà strettamente correlata alle finalità di cui sopra. Diritti dell'interessato. Relativamente ai dati personali di cui sopra Lei potrà esercitare i diritti previsti dall'art. 15 e seguenti del Reg. (UE) 679/2016. Il titolare del trattamento dei dati personali di cui sopra è la Borin s.r.l. L'elenco aggiornato dei soggetti designati quali responsabili del trattamento sarà comodamente conoscibile presso la sede della società, ove saranno altresì immediatamente disponibili eventuali aggiornamenti della presente informativa.

 

ART. 14 - LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

14.1 - Il presente contratto è sottoposto alla Legge italiana.

14.2 - Le parti convengono espressamente che per ogni controversia e azione nascente dal presente contratto è esclusivamente ed inderogabilmente competente il Foro di Verona.

 

ART. 15 - MODIFICA DELLE CONDIZIONI

15.1 - Borin si riversa il diritto di modificare il Sito e le presenti CGV in qualsiasi momento per offrire nuovi prodotti/servizi, ovvero per conformarsi a disposizioni di legge o regolamenti. Il Cliente sarà soggetto alle politiche e ai termini delle CGV di volta in volta vigenti al momento della conclusione di un contratto di vendita con Borin.

 

ART. 1 - PREMESSA

1.1 - Le presenti Condizioni Generali d'Appalto (CGA) disciplinano l'attività di installazione e manutenzione da parte della B.Tech s.r.l. (di seguito Appaltatore o B.Tech). Tutti i Contratti di Appalto, conclusi anche in via telematica, seguendo le procedure ivi indicate, tra l'Appaltatore e il Committente (di seguito anche Cliente), saranno regolati, oltre che da specifici accordi di volta in volta definiti (ad es. nelle conferme d'ordine), anche dalle presenti Condizioni Generali (applicabili nelle parti in quanto compatibili con le singole tipologie di prestazioni fornite dalla B.Tech), le quali formano parte integrante e sostanziale degli stessi e saranno applicate senza che vi sia un espresso richiamo alle stesse o uno specifico accordo in tal senso alla conclusione di ogni singola transazione.

1.2 - Le CGA trovano applicazione esclusiva. Di conseguenza, l'applicazione di qualsiasi altra condizione generale utilizzata dal Cliente, che sia in contrasto, in contraddizione o in aggiunta alle presenti sarà espressamente esclusa e rifiutata.

 

ART. 2 - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

2.1 - Il Cliente dovrà effettuare l'ordine mediante la compilazione degli appositi moduli predisposti dalla B.Tech. L'ordine effettuato dal Cliente integra una proposta contrattuale e non si intende accettata finché non sia stata confermata per iscritto da parte dell'Appaltatore (per iscritto si intende anche via mail).
Nel caso in cui l'Appaltatore non provveda alla conferma per iscritto di un ordine negoziato verbalmente, l'inizio dell'installazione dell'Impianto o del Servizio oggetto dell'ordine da parte dell'Appaltatore sarà considerata quale conferma e quindi accettazione dell'ordine.
Il contratto sarà quindi concluso nel momento dell'accettazione dell'ordine da parte della B.Tech.

2.2 - In caso di proposta contrattuale inviata dalla B.Tech, essa si riterrà valida per giorni 10 (dieci) dalla data del suo arrivo presso il destinatario (ad es. la data di invio della proposta via mail).
Tale proposta dovrà essere confermata dal Cliente utilizzando i modelli predisposti dalla B.Tech e dovrà essere trasmessa via e-mail o pec.
Il contratto si intenderà perfezionato con la ricezione da parte della B.Tech dell'accettazione della proposta di contratto.

2.3 - In deroga a quanto previsto dall'art. 1671 c.c., è preclusa la possibilità di recesso da parte del Cliente dal presente contratto.

 

ART. 3 - OGGETTO DEL CONTRATTO

3.1 - L'oggetto della fornitura e/o i servizi (definiti anche l'Impianto o Servizio) da effettuarsi sono quelli indicati nella nostra conferma d'ordine o, in assenza di essa, nella nostra offerta accettata e confermata.

3.2 - Tutti i documenti dell'offerta, i piani, i disegni, i preventivi, i documenti e i dati - anche in forma elettronica - rimangono di proprietà di B.Tech e non possono essere né modificati, né copiati o altrimenti riprodotti o messi a disposizione di terzi da parte del Cliente e devono, su nostra richiesta e a nostra discrezione, esserci consegnati immediatamente o cancellati. Anche qualora tali documenti siano messi a disposizione del Cliente, i nostri diritti di proprietà intellettuale rimangono inalterati. Il Cliente non ha il diritto di utilizzare, trasferire copie, modelli e disegni, salvo che nei limiti dell'esecuzione contrattuale.

 

ART. 4 - VARIANTI DELL'OPERA

4.1 - Le varianti richieste dal Cliente dopo la conclusione del Contratto, oppure durante l'esecuzione del medesimo, relative, tra le altre, a quantità e/o qualità di materiali e/o della struttura o di singole parti della stessa, anche quando non comportano modifiche, integrazioni o rifacimenti all'intervento concordato, dovranno essere preventivamente trasmesse a B. Tech, anche via e-mail.

4.2 - Al ricevimento della richiesta di variante, B.Tech formalizzerà, anche per mezzo e-mail, la proposta, il prezzo e le nuove tempistiche di esecuzione relative alle varianti richieste ed attenderà conferma ed accettazione del Cliente, anch'essa da far pervenire a B.Tech via e-mail.

4.3 - Se entro 2 (due) giorni dall'invio della proposta di cui al punto 4.2, il Committente non ha dato riscontro, si conviene che tale proposta sia stata approvata dal Committente stesso, con autorizzazione in capo a B. Tech a procedere all'esecuzione delle varianti richieste dal Committente, con i costi e tempi indicati da B. Tech nella proposta di cui al punto 4.2.
A tale fine si conferma quanto sopra indicato e cioè che con la sottoscrizione del presente contratto il Committente presta il proprio consenso, ora per allora, ad effettuare le opere relative alle varianti richieste anche in assenza di espresso consenso, in ipotesi di mancato riscontro della proposta di cui al precedente art. 4.2.

 

ART. 5 - PREZZI

5.1 - I prezzi s'intendono quelli in vigore alla data dell'accettazione dell'ordine ed ivi indicati. I prezzi sono espressi in Euro.

5.2 - I prezzi sono soggetti a possibili variazioni e/o modifiche da parte della B.Tech nei termini seguenti.
a) Ai contratti conclusi prima dell'entrata in vigore delle suddette modifiche, ma ancora in corso di esecuzione, si applicheranno i prezzi vigenti al momento della conferma dell'ordine, salvo quanto di seguito indicato sub. lett. b).
b) Qualora, successivamente alla determinazione del corrispettivo e nel corso dell'esecuzione del contratto, i prezzi dei materiali subiscano significative variazioni in aumento, tali da determinare un aumento dei prezzi unitari utilizzati di almeno il 5% (cinque percento) rispetto ai prezzi unitari all'epoca della sottoscrizione del contratto, B.Tech ha diritto all'adeguamento compensativo per l'importo dei lavori ancora da eseguire, tutte le volte che vi sia un aumento di tale genere. Quanto previsto dalla presente clausola è applicabile anche nell'ipotesi di acquisto da parte della B.Tech di prodotti finiti atti alla rivendita, sempre nell'ambito del contratto di appalto.
A tal fine B.Tech deve esibire al Cliente la prova della effettiva variazione con adeguata documentazione, dichiarazione di fornitori o con altri idonei mezzi di prova relativi alle variazioni rispetto a quanto convenuto al momento dell'offerta e/o della conclusione del contratto. Nella richiesta di adeguamento compensativo B.Tech deve indicare i materiali (o i beni in caso di prodotti finiti) per i quali ritiene siano dovute eventuali compensazioni e la loro incidenza quantitativa rispetto alle forniture ancora da eseguirsi o i beni ancora da consegnarsi. Il Cliente è tenuto a riconoscere tale aumento (il quale sostanzialmente verrà ribaltato da B.Tech tale e quale al Cliente, senza operare rincari su tale importo), che con la firma del presente contratto accetta ed il cui pagamento sarà effettuato con le scadenze contrattuali convenute.

5.3 - Il presente contratto è concluso a misura e non a corpo. Saranno quindi i singoli SAL ed il SAL finale a verificare le esatte misure (materiali ed ore lavorative) dell'opera e l'esatta quantificazione economica stessa, che andrà a costituire il prezzo complessivo dell'appalto.

5.4 - A decorrere dal secondo anno di validità del contratto di manutenzione, il canone sarà annualmente adeguato nella misura del 85% dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.

 

ART. 6 - MODALITÀ E TERMINI DI PAGAMENTO

6.1 - Il pagamento dell'opera, salvo diversi accordi contenuti nella conferma d'ordine, deve essere effettuato a mezzo bonifico bancario anticipatamente alla conferma dell'ordine nella misura del 50%, a merce pronta ulteriore 40% e restante saldo del 10% a 60 giorni data consegna.

6.2 - In aggiunta agli altri rimedi consentiti dalla Legge, le parti concordano gli interessi di mora sui ritardati pagamenti decorrono dalla data in cui sia maturato il diritto di pagamento e saranno applicati automaticamente al tasso previsto dal D.L. 231 del 9 Ottobre 2002, salvo il risarcimento del maggior danno nel rispetto del Decreto succitato. In ogni caso, in ipotesi di ritardi nei pagamenti da parte del Cliente B.Tech avrà facoltà di subordinare eventuali ulteriori forniture/servizi od avanzamento lavori al previo integrale pagamento dei relativi insoluti.

6.3 - Il Cliente non ha alcun diritto di effettuare alcuna compensazione, trattenuta o riduzione su importi da corrispondersi all'Appaltatore.

6.4 - Rispetto al Servizio di manutenzione, si conviene che l'eventuale mancato pagamento di due canoni, anche non consecutivi, darà diritto a B.Tech di risolvere il contratto di manutenzione.

 

ART. 7 - RISERVA DI PROPRIETÀ

7.1 - Quando il pagamento del prezzo è dilazionato, il Cliente diverrà proprietario dell'Impianto/opera soltanto all'atto del pagamento dell'intero prezzo, degli interessi e delle spese. L'installazione dell'Impianto, infatti, nell'ipotesi considerata, è fatta ed accettata con la riserva della proprietà. In ogni caso i rischi inerenti l'uso, il perimento/distruzione ecc. relativi all'Impianto sono assunti dal Cliente al momento della conclusione dell'installazione e consegna dell'opera.

7.2 - In ipotesi di risoluzione del Contratto per inadempimento del Cliente, resta convenuto che gli anticipi pagati dal Cliente saranno comunque acquisiti dalla B.Tech a titolo d'indennità, fatto salvo il maggior danno.

 

ART. 8 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

8.1 - Il Contratto deve intendersi risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 c.c, previa comunicazione scritta della B.Tech di avvalersi di tale facoltà, nei casi in cui, il Cliente non paghi le somme dovute nei termini concordati (rispetto al Servizio di manutenzione, si conviene che l'eventuale mancato pagamento di due canoni, anche non consecutivi, darà diritto a B.Tech di risolvere il contratto di manutenzione), insolvenza, fallimento o sottoposizione ad altra procedura concorsuale.

8.2 - Il Cliente inadempiente ha l'obbligo di restituire l'Impianto da lui acquistato e non ancora pagato interamente. Resteranno acquisite dall'Appaltatore le somme eventualmente già versate dal Cliente più un ulteriore rimborso delle spese necessarie e utili sostenute per la cosa restituita, anche in misura superiore al valore di quest'ultima. È sempre fatto salvo il diritto al maggior danno.

8.3. - B.Tech, oltre a quanto sopra e fermo restando il diritto al risarcimento dei danni subiti e l'operatività della normativa sulla risoluzione del contratto in generale, avrà il diritto di risolvere il presente contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 c.c., in caso di inadempimento da parte del Cliente rispetto a quanto di seguito indicato:
art. 15) Luogo di utilizzo dei macchinari ed attrezzature;
art. 15) Rispetto dell'utilizzo dei beni in manutenzione.

 

ART. 9 - GARANZIA DELL'OPERA

9.1 - La B.Tech riconosce al Cliente una garanzia sul bene oggetto del contratto avente la durata di 12 (dodici) mesi decorrenti dalla data di collaudo.

9.2 - In esecuzione della garanzia prestata la B.Tech sarà tenuta soltanto ad eliminare i vizi e difetti, essendo espressamente escluso per il Cliente il diritto di richiedere la risoluzione del contratto, la diminuzione del prezzo o qualsivoglia altra tipologia di danno, diretto od indiretto, per responsabilità contrattuale od extracontrattuale.

9.3 - L'Appaltatore provvederà alla sostituzione o riparazione delle parti difettose nel più breve tempo possibile, da stabilire di volta per volta tra le Parti, ed avrà facoltà di chiedere al Cliente la pronta restituzione dei pezzi sostituiti.

9.4 - La garanzia non si estende alle parti soggette a normale usura, né ai danni causati da alimentazioni scorrette (vedi manuale uso e manutenzione), errata o carente manutenzione, da errate manovre del Cliente, dall'uso di materie consumabili non adeguate, da trattamento difettoso o trascurato, da eccessivo sfruttamento dei dispositivi, da danni o deterioramenti causati o aggravati dalla mancata interruzione dell'uso dei beni in presenza di problemi tecnici o sbalzi di tensione elettrica o di temperatura di lavorazione, o da ogni altra causa non direttamente imputabili all'Appaltatore. La garanzia perde ogni efficacia quando sull'opera eseguita dalla B.Tech vengano installate apparecchiature o dispositivi o ricambi non forniti dall'Appaltatore e quando siano apportate modifiche senza il previo consenso scritto dell'Appaltatore ed in ogni caso in tutte le ipotesi di mancato rispetto di quanto previsto nel manuale d'uso e nelle schede tecniche fornite dall'Appaltatore.

9.5 - La garanzia è subordinata, a pena di decadenza, alla denuncia del vizio, comunicata esclusivamente in forma scritta dal Cliente all'Appaltatore, nei termini indicati nell'articolo successivo. Le parti convengono espressamente che le denunce/contestazioni effettuate verbalmente od in via telefonica, non sono da considerarsi quali denuncia del vizio e pertanto inidonee ad interrompere i termini di decadenza e prescrizione e di costituzione in mora della B.Tech.

9.6 - Le riparazioni in garanzia verranno eseguite presso la sede B.Tech. Il Cliente dovrà quindi far pervenire il bene da riparare presso tale sede. Nell'ipotesi in cui in non sia possibile far pervenire presso la sede B.Tech il bene da riparare od il Cliente richieda l'intervento presso il proprio stabilimento, saranno a carico del Cliente esclusivamente i costi di trasferta dalla sede B.Tech allo stabilimento del Cliente, secondo le tariffe in vigore. Le attività di riparazione svolte in garanzia presso lo stabilimento del Cliente saranno a carico di B.Tech o chi per esso.

 

ART. 10 - DIFFORMITÀ E VIZI DELL'OPERA

10.1 - Nel caso il Cliente riscontri vizi e/o dovrà comunicarli all'Appaltatore, a pena di decadenza, entro 8 (otto) giorni dalla scoperta.

10.2 - Nel caso di denuncia dei vizi il Cliente deve rispettare la procedura e i termini che seguono:
i) a pena di decadenza, la denuncia del vizio deve avvenire in modo dettagliato (con allegazione fotografica), esclusivamente in forma scritta. Le Parti convengono che le denunce/contestazioni effettuate verbalmente o in via telefonica non sono da considerarsi quali denuncia del vizio e pertanto inidonee ad interrompere i termini di prescrizione e decadenza della B.Tech;
ii) il Cliente acconsente a mettere a disposizione il bene contestato (o parte di esso) affinché venga ispezionato;

10.3 - Nessun vizio e/o difformità potrà più essere denunciato dal Cliente se al momento dell'accettazione dell'opera i vizi e/o difformità erano da lui conosciuti o conoscibili.

10.4 - Qualora il Cliente faccia eseguire la sistemazione dei vizi e/o difformità da parte di soggetti terzi, cioè diversi dall'Appaltatore, non potrà chiedere a B.Tech il ristoro delle spese sostenute per tale attività, e comunque perderà qualsivoglia diritto alla garanzia.

 

ART. 11 - SUBAPPALTO

11.1 - Il Committente autorizza, fin da subito, l'Appaltatore a subappaltare, nel loro complesso o anche solo parzialmente, i lavori del presente Contratto.

 

ART.12 - LIMITAZIONI RESPONSABILITÀ

12.1. - L'eventuale obbligo al risarcimento del danno che dovesse essere accertato in capo alla B. Tech, sarà limitato entro il valore dell'opera oggetto del contratto e comunque escluso per le seguenti voci di danno:
(a) Perdita di profitti;
(b) Perdita di vendite o fatturato;
(c) Perdita o danno alla reputazione;
(d) Perdita di contratti;
(e) Perdita di clienti;
(f) Perdita di software/dati o perdita di utilizzo di software e/o dati;
(g) Perdita di utilizzo di qualsiasi computer o altre apparecchiature o impianti;
(h) Perdita legata a costi di gestione aziendale o del tempo del personale;
(i) Perdite o passività relativa ad altri contratti;
(j) Perdita o danno indiretto;
Ai fini della presente clausola il termine "perdita" include sia una perdita parziale che completa e totale.

12.2 - Le parti riconoscono che le limitazioni di responsabilità previste dalla presente clausola sono state ampiamente negoziate tra le Parti stesse e considerate dalle medesime integralmente operative in ogni circostanza.

12.3 - Fermo quanto sopra stabilito, B. Tech. non fornirà garanzie ulteriori rispetto alla descrizione, alla qualità, alla completezza o alla conformità per un determinato uso o scopo dei beni e servizi forniti in virtù del presente contratto. Inoltre B.Tech declina ogni responsabilità in ordine agli obblighi ad essa derivanti dal presente contratto nei seguenti casi:
- Le prestazioni del Servizio da parte di B.Tech divengano temporaneamente o definitivamente impossibili per cause di forza maggiore come ad esempio scioperi, calamità naturali o altre cause ad essa non imputabili.
- Qualora si riscontrino danni derivabili da: mancato rispetto di quanto previsto dal manuale d'uso, uso improprio, incuria, colpa grave o dolo, imputabili al Cliente od a suoi preposti.

 

ART. 13 - ONERI A CARICO DEL CLIENTE

13.1 - Fermo restando quanto previsto nelle singole conferme d'ordine, il Cliente provvederà ad adibire un'area per il deposito e stoccaggio del materiale consegnato nel luogo ove verranno eseguiti i lavori. In ogni caso il Cliente sarà obbligato alla custodia e alla conservazione dei beni e del materiale consegnato in Cantiere.

13.2 - Il Cliente dovrà provvedere ad effettuare, sia prima che durante l'installazione, tutti i lavori murari e di qualsiasi specie necessari all'installazione medesima ed alla posa in opera dell'Impianto.

13.3 - L'Appaltatore non risponde di eventuali sanzioni, pretese e/o iniziative promosse dagli Enti competenti per l'ipotesi di violazione di normative e regolamenti urbanistici in conseguenza dell'installazione dell'Impianto.

13.4 - Qualora per le sue peculiarità l'impianto comporti attività di progettazione in conformità delle leggi cogenti al momento dell'acquisto, tutti gli oneri e le spese relativi a tale progettazione e relativa documentazione saranno a carico del Committente, o fatturate a parte se eseguite dall'Appaltatore tramite propri incaricati.

 

ART. 14 - ESECUZIONE DELL'OPERA - INSTALLAZIONE - CERTIFICAZIONE

14.1 - Il termine di esecuzione dell'opera è quello concordato tra le parti ed indicato nella conferma d'ordine. I giorni pattuiti per l'installazione sono indicativi e comunque computati in giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì, esclusi sabati, domeniche e giorni festivi. Il termine, che decorre dall'arrivo in loco da parte del personale B.Tech, fino alla consegna dell'Impianto, sarà prorogato per qualsiasi causa riconducibile a fenomeni naturali, scioperi, serrate, ritardi nella consegna da parte dei fornitori e/o ulteriori problematiche di qualsiasi tipo non imputabili all'Appaltatrice. B.Tech si riserva il diritto di effettuare la consegna anche prima della scadenza del termine di consegna e di procedere a consegne parziali.

14.2 - Il Cliente deve assicurare che sia fornito al personale B.Tech un sito di installazione pulito e in linea con le disposizioni normative sulla sicurezza e sull'igiene nei luoghi di lavoro.

14.3 - Il Cliente, se necessario, dovrà mettere a disposizione, a proprie spese, fornitura di energia elettrica, acqua e simili per l'esecuzione dell'opera.

14.4 - Il Cliente fornirà al personale B.Tech una stanza con serratura per il deposito sicuro delle attrezzature. Il Cliente dovrà assicurare gli strumenti B.Tech contro il furto e incendio fintanto che questi rimarranno presso la propria sede.

14.5 - Il Cliente deve informare B.Tech su tutti i regolamenti statutari, ufficiali e di altro tipo applicabili aventi ad oggetto l‘esecuzione dei lavori, il funzionamento, la protezione della salute e la prevenzione degli incidenti.

14.6 - Il Cliente dovrà informare il responsabile dei lavori B.Tech circa eventuali norme di sicurezza speciali, che siano rilevanti per il personale B.Tech, nell'esecuzione dell'opera.

14.7 - Il Cliente deve assicurare che l'installazione possa iniziare immediatamente all‘arrivo del personale B.Tech e possa essere continuata senza ritardi fino alla fine dei lavori, pena il risarcimento del danno.

14.8 - Il Cliente non ha il diritto di impegnare il personale B.Tech in servizi extracontrattuali senza il nostro previo consenso scritto.

14.9 - I costi relativi al ritardo od impedimento all'esecuzione dell'opera causato dal Cliente saranno allo stesso addebitati da B.Tech.

14.10 - Ferme restando le garanzie ed eventuali certificazioni che B.Tech dovrà fornire sulla propria opera, eseguita nell'ambito del contratto di appalto, qualsiasi revisione di certificazioni, collaudi o verifiche sullo stabilimento/impianto preesistente del Cliente che si rendesse necessaria a seguito dell'opera eseguita da B.Tech, saranno ad esclusivo onere e cura da parte del Cliente stesso. Si conviene pertanto che B.Tech non ha nessun obbligo di verificare quanto sopra indicato e non potrà essere in alcun modo ritenuta responsabile per eventuali problematiche legate al mancato adeguamento stabilimento/impianto del Cliente che si fosse reso necessario in conseguenza dell'intervento di B. Tech. Sarà esclusivamente il Cliente a dover verificare tale necessità.

 

ART. 15 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE

15.1 - L'attività di manutenzione sarà svolta nei seguenti termini:
a) oggetto e modalità del Servizio di manutenzione
La manutenzione può essere su richiesta o seguire un programma predefinito dalla B. Tech (definita “manutenzione programmata”) ed ha come principale finalità quella di mantenere in efficienza ed operativo il bene oggetto del Servizio di manutenzione. Le specifiche attività manutentive, sono quelle indicate nella descrizione tecnica allegata all'offerta/conferma ordine.
Le manutenzioni vengono effettuate in conformità alle prescrizioni contenute sul libretto uso e manutenzione, garantendo così l'efficienza costante dei beni medesimi. Il Servizio di manutenzione, verrà effettuato dalla società B.Tech o da una delegata o da un soggetto terzo a cui sia stato ceduto parzialmente od integralmente il contratto di manutenzione. Il Servizio è garantito durante l'intero anno, festività escluse.
Gli interventi di manutenzione saranno effettuati durante il normale orario di lavoro, normalmente presso il luogo di utilizzo del bene. In caso di eventuali particolari esigenze tecniche, il bene potrà essere trasportato presso le officine della B.Tech o chi per essa, a spese a carico del Cliente.
Per l'esecuzione delle operazioni di manutenzione (programmata e non), il Cliente si impegna a consentire ed agevolare l'ingresso in stabilimento o cantiere ai tecnici della B.Tech o da un a sua delegata e del relativo carro officina sino al punto più vicino alla macchina da manutenere e garantire ai tecnici un ambiente chiuso, per quanto possibile, nel quale siano rispettate le norme di sicurezza contenute nel Testo Unico sulla sicurezza negli ambienti di lavoro e normative collegate.
I beni oggetto di manutenzione devono essere utilizzati esclusivamente presso la sede del Cliente o nel diverso luogo indicato sul contratto e non potranno essere spostati in altro luogo senza autorizzazione scritta della B.Tech. Nel caso in cui i macchinari vengano spostati dal luogo riportato sul contratto senza preventiva autorizzazione della B.Tech, quest'ultima è sollevata da ogni obbligo di manutenzione programmata e preventivata, decadendo il diritto da parte del Cliente ad usufruire del Servizio prescelto, senza possibilità di richiedere alcuna restituzione e/o risarcimento. La B.Tech inoltre, in presenza di uno spostamento non autorizzato, potrà risolvere immediatamente il contratto per fatto e colpa del cliente. E' concessa alla B.Tech la facoltà, ma non l'obbligo, di effettuare comunque il Servizio di manutenzione, addebitando al Cliente i maggiori costi derivanti dall'avvenuto spostamento del bene oggetto di manutenzione.
b) contenuto attività di manutenzione
Come sopra precisato, il Servizio di manutenzione può essere effettuato in due modalità: su richiesta o programmata.
I) Su richiesta
L'attività di manutenzione, i tempi ed i costi sono definita e concordati caso per caso;
II) Programmata
L'attività di manutenzione programmata è predeterminata nei suoi contenuti, modalità e costi dalla B.Tech. Il Cliente potrà prescegliere la modalità che ritiene più confacente alle proprie esigenze al momento della conclusione del contratto.
c) uso dei macchinari sottoposti al Servizio di manutenzione
Il Cliente si obbliga:
- ad usare i macchinari e le attrezzature curandone con la massima diligenza sia la manutenzione ordinaria giornaliera (come prevista a suo carico dal libretto d'uso od istruzioni di manutenzione), sia la conservazione secondo le specifiche riportate sui medesimi documenti;
- a seguire fedelmente le istruzioni sull'uso e l'impiego dei beni che a riguardo avrà ricevuto dal venditore al momento della consegna o successivamente;
- a non usare i macchinari per scopi diversi da quelli convenuti ed a non apportare modifiche agli stessi;
- al rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti che disciplinano l'uso ed il funzionamento del macchinario o attrezzatura, provvedendo alle denunce prescritte in tema di sicurezza del lavoro.
d) Esclusioni
Sono escluse dall'importo stabilito per l'attività di manutenzione programmata, e quindi se effettuate a pagamento, tutte le attività non ricomprese nella descrizione dei servizi convenuti e descritti dalla tipologia di manutenzione prescelta dal Cliente, nonché i danni causati dal Cliente tra i quali, si evidenziano, quelli derivanti da:
- comportamenti volontari, incuria, errato utilizzo;
- cause accidentali;
- uso di alimentazioni elettriche, idriche, detergenti o sanificanti non conformi al libretto uso e manutenzione della macchina;
- uso di lubrificanti o idro-carburanti non conformi al libretto uso e manutenzione della macchina;
e) durata del Servizio di manutenzione
La durata del Servizio di manutenzione è quella convenuta contrattualmente tra le Parti. Alla scadenza di tale periodo opererà il tacito rinnovo per egual periodo, salvo disdetta da inviarsi via PEC con un preavviso di mesi tre rispetto alla data di scadenza.
È concessa alla sola B.Tech la possibilità di recedere in qualsiasi momento con un preavviso di mesi uno.

 

ART. 16 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

16.1 - Il Regolamento generale sulla protezione dei dati n. 679 del 27 aprile 2016 (d'ora in poi Reg (UE) 679/2016 o GDPR) ha la finalità di garantire che il trattamento di dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali nonché della dignità dell'interessato, ossia delle persone fisiche o giuridiche nonché degli enti e delle associazioni cui si riferiscono i dati personali, con particolare riferimento alla riservatezza, alla identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali. Al fine di instaurare rapporti contrattuali con Lei, di adempiere e/o esigere l'adempimento degli obblighi dagli stessi derivanti nonché di adempiere ai conseguenti obblighi di legge B.tech deve necessariamente raccogliere e trattare Suoi dati qualificati come personali, ai sensi dell'art. 4, n.1 del GDPR. Ai sensi dell'art. 13 del Reg (UE) 679/2016, La informiamo pertanto di quanto segue: 1) Dati personali trattati. Il trattamento avrà o potrà avere ad oggetto le seguenti categorie di dati personali: identificativi, anagrafici, telefonici, commerciali, amministrativi, bancari, fiscali ed ogni altro dato strettamente necessario in rapporto a ciascuna delle finalità indicate al successivo punto 2). 2) Finalità e durata del trattamento. Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento e conseguenze del mancato conferimento. I dati personali di cui al precedente punto 1) verranno trattati esclusivamente al fine di instaurare i rapporti contrattuali di cui sopra, adempiere e/o esigere l'adempimento degli obblighi dagli stessi derivanti nonché adempiere ai conseguenti obblighi di legge.
Il conferimento dei dati personali di cui al precedente punto 1) è sempre facoltativo, ma l'eventuale rifiuto opposto al conferimento e/o al successivo trattamento di dati personali strettamente necessari per le finalità di cui sopra potrebbe determinare l'impossibilità di instaurare e/o dare esecuzione ai suddetti rapporti contrattuali. Previa acquisizione di Suo espresso consenso, i dati personali di cui al precedente punto 1) potranno essere altresì trattati per le seguenti ulteriori specifiche finalità: a) promuovere rapporti commerciali mediante l'invio di materiale pubblicitario/informativo/promozionale, di aggiornamenti su iniziative ed offerte rivolte ai Clienti, di informazioni e promozioni commerciali; b) eseguire ricerche di mercato ed analisi economiche e statistiche. Tali attività potranno riguardare prodotti e servizi della Borin s.r.l. e potranno essere eseguite dalla B.Tech stessa e/o da soggetti terzi, anche attraverso un sistema automatizzato di chiamata, senza l'intervento di un operatore, posta anche elettronica, telefax e messaggi di tipo MMS (Multimedia Message Service) e SMS (Short Message Service). La durata del trattamento sarà strettamente correlata alle finalità di cui sopra.

16.2 - Diritti dell'interessato. Relativamente ai dati personali di cui sopra Lei potrà esercitare i diritti previsti dall'art. 15 e seguenti del Reg. (UE) 679/2016. In particolare, è Suo diritto conoscere in ogni momento l'effettiva attuazione di un trattamento dei dati ed in particolare le finalità del trattamento, le categorie dei dati raccolti, i destinatari a cui sono o saranno comunicati e il periodo di conservazione. Ha diritto ad ottenere la rettifica, ovvero l'integrazione dei dati personali inesatti o incompleti, nonché la cancellazione, la revoca del consenso in qualsiasi momento al trattamento. Il Cliente può opposi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, con particolare riferimento all'invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. Il Cliente ha diritto di ottenere in formato intellegibile, anche telematico, i dati personali, ovvero la trasmissione ad altro titolare del trattamento.

16.3 - Il titolare del trattamento dei dati personali di cui sopra è la B.Tech. L'elenco aggiornato dei soggetti designati quali responsabili del trattamento sarà comodamente conoscibile presso la sede della società, ove saranno altresì immediatamente disponibili eventuali aggiornamenti della presente informativa.

 

ART. 17 - VENDITA DI BENI

17.1 - Eventuali vendite di beni effettuate dalla B. Tech saranno disciplinate dalle relative condizioni generali di vendita.

 

ART. 18 - LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

18.1 - Il presente contratto è sottoposto alla Legge italiana.

18.2 - Le parti convengono espressamente che per ogni controversia e azione nascente dal presente contratto è esclusivamente ed inderogabilmente competente il Foro di Verona.

 

ART. 19 - MODIFICA DELLE CONDIZIONI

19.1 - B.Tech si riserva il diritto di modificare il Sito e le presenti CGA in qualsiasi momento per offrire nuovi prodotti/servizi, ovvero per conformarsi a disposizioni di legge o regolamenti. Il Cliente sarà soggetto alle politiche e ai termini delle CGA di volta in volta vigenti al momento della conclusione di un contratto d'appalto con B.Tech.